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Legge 05/08/1978 n. 457Art. 19 - Contributo dello Stato. 1. Al fine di contenere l'onere a carico del mutuatario nella misura indicata nel successivo art. 20, č corrisposto agli istituti di credito mutuanti un contributo pari alla differenza tra il costo del denaro, determinato ai sensi del titolo secondo del D.L. 6 settembre 1965 n. 1022, cosė come convertito, con modificazioni, nella L. 1° novembre 1965 n. 1179, e successive modificazioni e integrazioni, e l'onere a carico del mutuatario stesso. 2. Dopo i primi quattro anni, a decorrere dalla data del provvedimento regionale di concessione del contributo dello Stato, previsto dalla presente legge, i tassi stabiliti dal successivo articolo 20 sono aumentati o diminuiti all'inizio di ogni biennio, in relazione dell'andamento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, quale risulta dalle determinazioni dell'I.S.T.A.T., verificatosi nel biennio precedente considerato nella misura massima del 75 per cento. I tassi sono applicati al capitale residuo calcolato all'inizio di ogni biennio. 3. Corrispondentemente, č variato il contributo a carico dello Stato che, in ogni caso, deve garantire la totale copertura della differenza tra l'ammontare della rata di ammortamento calcolata al costo del denaro, al quale la operazione di mutuo č stata definita, e la quota a carico del mutuatario. Per le cooperative a proprietā indivisa la variazione dei tassi secondo le modalitā di cui al comma precedente decorre dopo i primi sei anni. Art. 20 - Limiti di reddito per l'accesso ai mutui agevolati e relativi tassi. 1.I limiti massimi di reddito per l'accesso ai mutui agevolati, di cui alla presente legge, da destinare all'acquisto, alla costruzione, all'ampliamento o al riattamento di un'abitazione e quelli per l'assegnazione di un'abitazione fruente di mutuo agevolato, sono fissate a) per gli assegnatari di abitazioni costruite da enti pubblici e destinate ad essere cedute in proprietā; per i soci di cooperative edilizie a proprietā individuale o loro consorzi; per gli acquirenti di abitazioni realizzate da imprese di costruzione o loro consorzi e per i privati: 1) in L. 6.000.000 con mutui al tasso del 4,5 per cento; 2) in L. 8.000.000 con mutui al tasso del 6,50 per cento; 3) in L. 10.000.000 con mutui al tasso del 9 per cento; b) per gli assegnatari di abitazioni costruite da comuni o da istituti autonomi per le case popolari, destinate ad essere date in locazione, e per i soci di cooperative edilizie a proprietā indivisa o loro consorzi, che usufruiscono di mutui al tasso del 3 per cento, in L. 6.000.000. I limiti di reddito ed i tassi anzidetti sono soggetti a revisione biennale ai sensi della lettera o) dell'art. 3. 2. Ai fini della determinazione dell'onere a carico del mutuatario si tiene conto del reddito complessivo familiare quale risulta dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata da ciascun componente del nucleo familiare prima dell'assegnazione o dell'acquisto dell'alloggio ovvero, nel caso di alloggi costruiti da privati, prima dell'atto di liquidazione finale del mutuo. Art. 21 - Modalitā per la determinazione del reddito. 1. Ai fini dell'acquisizione dei benefici previsti dal presente titolo nonchč ai fini dell'attribuzione di eventuali punteggi preferenziali per la formazione di graduatorie degli aventi diritto il reddito complessivo del nucleo familiare č diminuito di lire un milione per ogni figlio che risulti essere a carico; agli stessi fini, qualora alla formazione del reddito predetto concorrano redditi da lavoro dipendente, questi, dopo la detrazione dell'aliquota per ogni figlio che risulti essere a carico, sono calcolati nella misura del 60 per cento . Per il requisito della residenza, si applica quanto disposto dall'art. 2, lettera b), del D.P.R. 30 dicembre 1972 n. 1035 . Art. 22 - Limiti di reddito per l'assegnazione delle abitazioni degli I.A.C.P. 1.Il limite di reddito per l'assegnazione in locazione delle abitazioni realizzate dagli istituti autonomi per la case popolari ai sensi del precedente articolo 1, lettera a), nonchč ai sensi dell'articolo 2, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972 n. 1035 , e successive modificazioni e integrazioni, č fissato in L. 5.500.000 . 2. Al limite di cui al comma precedente si applicano le disposizioni del primo comma del precedente articolo 21. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle assegnazioni da effettuare ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972 n. 1035 , relativamente a bandi di concorso pubblicati dopo la data di entrata in vigore della presente legge. Art. 23 - Decadenza dal contributo dello Stato. 1. Qualora il socio di cooperativa edilizia o l'acquirente di impresa di costruzioni ovvero il privato risultino essere in possesso, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 20 ed alle condizioni previste dal precedente articolo 18, di un reddito superiore a quello determinato sulla base del precedente articolo 21, hanno diritto a conservare l'abitazione. In tal caso il contributo dello Stato concesso sul programma costruttivo ovvero sull'abitazione realizzata dal privato viene rispettivamente ridotto in misura corrispondente ovvero annullato e gli interessati sono tenuti a rimborsare allo Stato l'ammontare dei contributi giā corrisposti agli Istituti mutuanti anche sugli interessi di preammortamento. Art. 24 - Abitazioni realizzate con leggi anteriori. 1. Per l'acquisto o per l'assegnazione di abitazioni comprese in programmi di edilizia agevolata o convenzionata ovvero realizzate da cooperative edilizie, fruenti di contributo comunque a carico dello Stato, finanziate con leggi anteriori alla presente, restano fermi i requisiti e le procedure in esse stabilite. 2. Per gli acquirenti e per gli assegnatari che superano i limiti di reddito stabiliti da leggi precedenti, si applicano le modalitā di determinazione del reddito previste dall'art. 21 con la applicazione, nel caso in cui rientrino entro i nuovi limiti massimi previsti, del tasso del 9 per cento non soggetto a revisione biennale. Il nuovo tasso č applicabile dalla prima rata semestrale con scadenza immediatamente successiva all'accollo della quota di mutuo individuale da parte dell'acquirente o assegnatario . Il diritto previsto dal precedente articolo 23 si estende, con le modalitā ivi previste, anche alle abitazioni fruenti di contributi stanziati da leggi precedenti per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sia stato ancora effettuato il frazionamento del mutuo. Per il requisito della residenza si applica la disposizione di cui al secondo comma dell'art. 21. Art. 25 - Principi per la legislazione regionale relativa all'individuazione dei soggetti incaricati della realizzazione dei programmi edilizi. 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni provvedono a disciplinare legislativamente il procedimento di scelta dei soggetti incaricati della realizzazione dei programmi di edilizia agevolata e convenzionata secondo i seguenti criteri: 1) i bandi di concorso devono riferirsi ad ambiti territoriali determinati, comprendere tutte le previsioni del progetto biennale, e indicare le caratteristiche e la consistenza dei singoli interventi programmati; 2) i concorsi devono essere banditi distintamente per ciascuna categoria di operatori e prevedere criteri oggettivi di scelta e a paritā di condizione il ricorso al sorteggio; 3) le cooperative, all'atto della presentazione delle domande per ciascun programma di intervento, devono presentare l'elenco dei soci prenotatari in numero non eccedente quello delle abitazioni da realizzare aumentato in misura non inferiore al 50 per cento e non superiore al 100 per cento per le sostituzioni necessarie in sede di assegnazione. 2. La quota di riserva deve indicare l'ordine di prioritā. Qualora detta riserva venga esaurita, per l'assegnazione delle abitazioni disponibili si procederā a sorteggio fra tutti i soci della cooperativa iscritti al momento del bando e, in assenza, tra tutti i soci delle cooperative che hanno partecipato al concorso per lo stesso ambito territoriale. Art. 26 - Edilizia rurale. 1. Al fine di migliorare le condizioni di vita nelle campagne, č concesso un concorso nel pagamento degli interessi sui mutui e sugli interessi di preammortamento concessi dagli istituti e dalle sezioni di credito fondiario ed edilizio o dagli istituti e dalle sezioni di credito agrario di miglioramento anche in deroga alle norme legislative e statutarie che ne regolano l'attivitā, per la costruzione, l'ampliamento o il riattamento di fabbricati rurali ad uso di abitazione di coltivatori diretti, proprietari o affittuari, mezzadri o coloni e di imprenditori a titolo principale, a condizione che gli stessi vi risiedano da almeno cinque anni, esercitando l'attivitā agricola e a condizione che nessun membro convivente del nucleo familiare abbia altra abitazione rurale in proprietā nel territorio comunale o nei comuni contermini e che il reddito complessivo del nucleo familiare, determinato ai sensi del precedente articolo 20, non sia superiore a lire 10 milioni. 2. I benefici predetti sono attribuiti secondo le prioritā stabilite dalle leggi regionali. Tali mutui, di durata massima quindicennale, oltre al periodo di preammortamento, sono concessi dagli istituti predetti per un importo massimo di lire 24 milioni. Il concorso nel pagamento degli interessi previsto dal primo comma viene concesso agli istituti di credito per consentire loro di praticare, a favore dei mutuatari, sia nel periodo di preammortamento sia nel periodo di ammortamento, i tassi agevolati stabiliti nel successivo comma e viene determinato nella misura pari alla differenza tra le rate di preammortamento e ammortamento, calcolate al tasso di riferimento determinato con decreto del Ministro del tesoro, e le rate di preammortamento e ammortamento calcolate al tasso agevolato. 3. I tassi agevolati sono stabiliti nella misura del 6 per cento per i coltivatori diretti e dell'8 per cento per gli imprenditori agricoli a titolo principale, ridotti rispettivamente al 4 e al 6 per cento per i territori di cui alla legge 3 dicembre 1971 n. 1102 , e successive modificazioni e integrazioni. Il Comitato per l'edilizia residenziale sulla base delle direttive emesse ai sensi degli articoli 2 e 3 della presente legge provvede al riparto tra le regioni dei fondi destinati agli interventi previsti dal presente articolo nonchč alla determinazione della quota da destinare all'ampliamento ed al riattamento delle abitazioni. TITOLO IV Norme generali per il recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente Art. 27 - Individuazione delle zone di recupero del patrimonio edilizio esistente. 1. I comuni individuano, nell'ambito degli strumenti urbanistici generali, le zone ove, per le condizioni di degrado, si rende opportuno il recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente mediante interventi rivolti alla conservazione, al risanamento, alla ricostruzione e alla migliore utilizzazione del patrimonio stesso. 2. Dette zone possono comprendere singoli immobili, complessi edilizi, isolati ed aree, nonchč edifici da destinare ad attrezzature. Le zone sono individuate in sede di formazione dello strumento urbanistico generale ovvero, per i comuni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, ne sono dotati, con deliberazione del consiglio comunale sottoposta al controllo di cui all'articolo 59 della legge 10 febbraio 1953 n. 62 . 3. Nell'ambito delle zone, con la deliberazione di cui al precedente comma o successivamente con le stesse modalitā di approvazione, possono essere individuati gli immobili, i complessi edilizi, gli isolati e le aree per i quali il rilascio della concessione č subordinato alla formazione dei piani di recupero di cui al successivo articolo 28. Per le aree e gli immobili non assoggettati al piano di recupero e comunque non compresi in questo si attuano gli interventi edilizi che non siano in contrasto con le previsioni degli strumenti urbanistici generali. |
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